Contabilità ordinaria
Al regime di contabilità ordinaria appartengono sempre, a prescindere da ogni altra considerazione, le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative). Le società di persone (società in accomandita semplice, società in nome collettivo) e le imprese individuali possono appartenere al regime ordinario o a quello semplificato a seconda dell’ammontare dei loro ricavi. Il regime ordinario si applica nei casi di società di persone e di imprese individuali che, nell’anno solare precedente hanno conseguito ricavi pari o superiori a:
- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che hanno per oggetto attività diverse dalla prestazione di servizi.
I contribuenti in contabilità ordinaria hanno l’obbligo di tenere i seguenti registri:
- i registri IVA:
- il registro dei beni ammortizzabili;
- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- il libro mastro.
Contabilità semplificata
Le imprese in contabilità semplificata devono tenere:
- i registri IVA:
- il registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in semplificata tale registro può essere omesso se le relative annotazioni sono effettuate sul registro IVA acquisti).
Le imprese che presentano i requisiti per il regime semplificato possono comunque optare per il regime ordinario.
Per i liberi professionisti il regime naturale è considerato quello semplificato a prescindere dall’ammontare dei loro ricavi; sussiste comunque la possibilità di optare per il regime ordinario.
Il professionista in contabilità semplificata deve tenere:
- i registri IVA;
- il registro incassi e pagamenti.
Quest’ultimo registro deve essere tenuto per procedere alla determinazione del reddito. Esso può essere omesso se, sui registri IVA sono annotati, in apposite sezioni, le operazioni non soggette ad IVA rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Inoltre è necessario annotare, a fine esercizio, l’ammontare globale delle somme non incassate e di quelle non pagate.
I professionisti in contabilità ordinaria devono tenere, oltre ai registri IVA, anche il registro cronologico dei componenti di reddito e dei relativi movimenti finanziari.
Modelli intrastat
A decorrere dal 1° gennaio 2003 i soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell’Unione Europea sono obbligati alla compilazione dei modelli Intrastat, che consistono in elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni.
Per essere definiti intracomunitari gli scambi devono rispettare tre requisiti:
- lo scambio deve riguardare una cessione di beni o una prestazione di servizi come individuata dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (requisito oggettivo);
- i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all’altro della Comunità Europea (requisito territoriale);
- le operazioni devono essere realizzate nell’esercizio di imprese, arti o professioni (requisito soggettivo), e devono essere a titolo oneroso
Il D. Lgs. n. 18 del 11/02/2010, pubblicata sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010 prevede l’estensione dell’obbligo di presentazione del modello Intrastat non solo per le cessioni di beni ma anche per le prestazioni di servizi. In particolare, i modelli da presentare sono i seguenti:
- Modello Intra 1 per le cessioni intracomunitarie;
- Modello intra 2 per gli acquisti intracomunitari.
La presentazione degli elenchi Intrastat deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale per quanto riguarda le cessioni, esclusivamente mensile per quanto riguarda gli acquisti, sulla base dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10; l’invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Quindi in caso di presentazione trimestrale del modello Intra Vendite le scadenze sono le seguenti:
- I trimestre: 25/4;
- II trimestre: 25/7;
- III trimestre: 25/10;
- IV trimestre: 25/01.
Non è più prevista la possibilità di presentare i modelli annualmente.
I requisiti per l’invio del modello Intra 1, per le cessioni intracomunitarie, con cadenza trimestrale anziché mensile, prevedono il non superamento nel trimestre in corso e nei 4 precedenti della soglia di € 50’000,00 del valore delle transazioni, limite da considerare singolarmente per ognuna delle due tipologie di operazioni (beni o servizi). Al superamento della soglia dei € 100’000.00 trimestrali, è previsto l’obbligo dell’invio dei dati statistici negli elenchi mensili delle cessioni di beni.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi intracomunitari, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito dell’introduzione di significative misure di semplificazione, è stato abolito l’invio trimestrale del modello Intra, prevedendo esclusivamente l’invio con cadenza mensile, con innalzamento delle soglie ad € 200’000.00 trimestrali per gli acquisti di beni, ed € 100’000.00 per l’acquisto di servizi. Per le transazioni al di sotto di queste soglie, le informazioni relative saranno ricavate dall’Agenzia delle Entrate dalla “Comunicazione Dati Fatture”.
I contribuenti che rimangono al di sotto delle predette soglie hanno, comunque, la possibilità di optare per l’invio mensile dei modelli.
Infine, la norma specifica che per i soggetti che superano anche in uno solo dei 4 trimestri precedenti la soglia delle cessioni o degli acquisti di beni, o dei servizi resi o ricevuti, scatta la periodicità mensile dell’invio dei modelli Intra a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. Il superamento e conseguentemente l’invio mensile, è da considerare singolarmente per ciascuna categoria di operazioni (acquisti o vendite, beni o servizi).
E’ pertanto possibile che uno stesso contribuente si trovi ad inviare l’Intra 2 con cadenza mensile per gli acquisti di beni (acquisti di beni in uno dei 4 trimestri precedenti superiori ad € 200’000.00), e non inviare nulla per quanto riguarda gli acquisti di servizi (acquisti di servizi in ciascuno dei 4 trimestri precedenti inferiori a € 100’000.00)
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata introdotta la semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio” con il passaggio al CPA a 5 cifre anziché 6.
Gestione F24 telematici
Il versamento telematico unitario delle imposte e dei contributi (articolo 17, comma 2, e articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241) può essere effettuato nei seguenti modi:
- direttamente
- mediante lo stesso servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni; per effettuare tale versamento è necessario essere utenti abilitati ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
- ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche.
- tramite gli intermediari abilitati a Entratel o Fisco-online
- che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3;
- che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.
Attualmente, i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (articolo 37, comma 49 del decreto legge 223/06).
Il canale telematico da utilizzare varia a seconda della presenza o meno nel modello F24 di importi a credito; in particolare:
- in caso di F24 con saldo a debito SENZA compensazioni: è possibile utilizzare uno qualsiasi tra i metodi di invio telematico sopra citati;
- in caso di F24 CON compensazioni, indipendentemente dal saldo finale (a zero o a debito): utilizzo esclusivo del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario.
I contribuenti NON titolari di partita IVA restano parzialmente esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione, esclusivamente in caso di modelli F24 con saldo a debito e SENZA compensazioni. Per tali versamenti è escluso il limite di utilizzo dei contanti, ad oggi stabilito in € 3’000.00. Pertanto:
- in caso di F24 con saldo a debito SENZA compensazioni: è possibile utilizzare la forma cartacea o uno qualsiasi tra i canali telematici sopra citati;
- in caso di F24 CON compensazioni con saldo a debito: utilizzo esclusivo di uno qualsiasi tra i canali telematici sopra citati;
- in caso di F24 CON compensazioni con saldo a ZERO: utilizzo esclusivo del servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario.